Matrimonio con rito religioso

Servizio attivo

Il matrimonio religioso con rito cattolico (efficace per il diritto canonico) e il matrimonio civile (efficace per l'ordinamento italiano) possono essere celebrati separatamente.

A chi è rivolto

Ai cittadini che vogliono usufruire del servizio.

Come fare

La trascrizione può essere fatta anche più tardi (richiesta tardiva), su richiesta dei due sposi o anche di uno solo di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro coniuge.
A trascrizione avvenuta si può richiedere la certificazione relativa al matrimonio.

Cosa serve

- Richiesta di trascrizione 

- L'atto di matrimonio

Procedure collegate

Con la trascrizione, il matrimonio assume rilevanza giuridica anche per lo Stato italiano, a partire dalla data di celebrazione del matrimonio stesso.

 

Cosa si ottiene

Matrimonio con rito religioso

Tempi e scadenze

Il servizio non ha scadenze.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Casi particolari

In caso di matrimonio con rito concordatario, entro 5 giorni dalla celebrazione, il parroco, o il ministro di culto celebrante, presenta la richiesta di trascrizione e l'atto di matrimonio all' Ufficio Stato Civile del Comune.

Solitamente, però, si celebra un unico matrimonio concordatario, che viene celebrato dal parroco, ma che ha effetti anche per l'ordinamento italiano.

Ulteriori informazioni

D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici". 
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.
L. n. 449 dell'11 agosto 1984, "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese". 
 L. n. 516 del 22 novembre 1988 "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7 giorno". 
L. n. 101 dell'8 marzo 1989 "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane". 
R.D. n. 289 del 28 febbraio 1930 "Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159 sui culti ammessi nello Stato e per coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato". 
 R.D. n. 847 del 27 maggio 1929 "Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11/2/29 tra la Santa Sede e l'Italia". 
C.c. art. 84 e segg.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Stato Civile

Largo Biagio Placidi, 1, 00060 Sacrofano RM, Italia

Telefono: 06/90117001
Email: demografico@comunedisacrofano.it
PEC: demografico@pec.comunedisacrofano.it
Argomenti:

Pagina aggiornata il 02/10/2024