Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale di stato civile (art. 12 del decreto legge 132/2014 convertito in legge n.162/2014):
Non è possibile ricorrere all'autocertificazione della separazione o del divorzio, trattandosi di atti emessi dall’Autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.
Entrambi i coniugi dovranno rendere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e una dichiarazione da rendere all’ufficiale dello stato civile da ciascuna delle parti che saranno inserite all'interno dell'atto di accordo, relative a:
- assenza di figli minori, figli maggiorenni economicamente non autosufficienti o incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n.104;
- luogo e data del matrimonio con relativo numero di atto, parte e serie dell'iscrizione o trascrizione, solo se il matrimonio non è stato celebrato in Sacrofano (RM).
In presenza di quanto sopra, i coniugi potranno quindi dichiarare, a seconda dei casi, di aver raggiunto l'accordo per la separazione consensuale, per la cessazione degli effetti civili, per lo scioglimento del matrimonio o per la modificazione delle condizioni di separazione o di divorzio.
L’accordo non potrà contenere patti di trasferimento di natura patrimoniale, produttivi di effetti traslativi dei diritti reali. In queste ipotesi infatti non è possibile rivolgersi direttamente all'Ufficiale della Stato Civile.
Non rientra invece nel divieto della norma la previsione, nell’accordo concluso davanti all’U.S.C., di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (c.d. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (c.d. assegno divorzile).
Non può invece costituire oggetto di accordo la previsione della corresponsione, in unica soluzione, dell’assegno periodico di divorzio (c.d liquidazione una tantum) in quanto si tratta di attribuzione patrimoniale (mobiliare o immobiliare).