Si rende noto che, con Decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2026, è stata fissata per i giorni 22 e 23 marzo 2026 la data di svolgimento del referendum costituzionale confermativo, ai sensi dell’articolo 138 della Costituzione, relativo alla modifica di alcuni articoli della Carta costituzionale.
Il quesito referendario è il seguente:
«Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025?»
Apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali
Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli Uffici elettorali comunali, ai sensi dell’articolo 1, comma 400, lettera g), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), osserveranno le seguenti aperture straordinarie:
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nei due giorni antecedenti l’inizio della votazione, ovvero venerdì 20 e sabato 21 marzo 2026, dalle ore 9:00 alle ore 18:00;
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nei giorni della votazione, domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, per tutta la durata delle operazioni di voto, e precisamente:
L’Amministrazione comunale adotterà le opportune misure organizzative volte a potenziare e ottimizzare il servizio di rilascio delle tessere elettorali e dei relativi duplicati.
Si invita la cittadinanza a verificare con congruo anticipo il possesso e lo stato di utilizzo della propria tessera elettorale, al fine di richiedere tempestivamente, ove necessario, il rilascio del duplicato o di una nuova tessera, evitando di concentrare tali richieste nei giorni della votazione.
Si rammenta, infine, che qualora la tessera elettorale non risulti più utilizzabile per esaurimento degli spazi destinati alla certificazione del voto, il Comune procede al rinnovo della stessa esclusivamente su domanda dell’interessato, ai sensi dell’articolo 4, comma 7, del D.P.R. n. 299 del 2000.
Elettori residenti all’estero – Opzione per il voto in Italia
Per il referendum costituzionale confermativo, gli elettori italiani residenti all’estero votano per corrispondenza, ai sensi della legge n. 459 del 27 dicembre 2001 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 104 del 2 aprile 2003.
La normativa vigente consente tuttavia agli elettori residenti all’estero di optare per l’esercizio del diritto di voto in Italia, previa apposita e tempestiva dichiarazione, valida esclusivamente per la consultazione in oggetto.
L’opzione deve essere esercitata entro il 24 gennaio 2026, utilizzando il modulo predisposto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
La dichiarazione dovrà pervenire entro il termine indicato all’Ufficio consolare competente. Qualora l’opzione venga trasmessa per posta, l’elettore è tenuto ad accertarne l’effettiva ricezione entro la scadenza prevista.
Elettori temporaneamente residenti all’estero
Ai sensi dell’art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/2001, come modificato dalla legge n. 165/2017, gli elettori temporaneamente residenti all’estero possono esercitare l’opzione per il voto per corrispondenza.
A tal fine, è necessario trasmettere al Comune di iscrizione nelle liste elettorali l’apposito modulo di opzione entro il 18 febbraio 2026, termine corrispondente al trentaduesimo giorno antecedente la data della votazione.
Formazione dell’elenco provvisorio degli elettori residenti all’estero
Si informa che sono elettori della Circoscrizione Estero tutti i cittadini italiani residenti all’estero iscritti nelle liste elettorali predisposte sulla base dell’elenco aggiornato di cui all’articolo 5, comma 1, della legge n. 459 del 27 dicembre 2001.
Nelle medesime liste elettorali non risultano iscritti i cittadini che, pur avendo diritto all’elettorato attivo, abbiano esercitato l’opzione per il voto in Italia, come previsto dalla normativa vigente e richiamato nella circolare n. 4/2026 del 20 gennaio 2026.
Parimenti, ai sensi dell’articolo 20, comma 1-bis, della legge n. 459/2001, introdotto dall’articolo 2, comma 37, lettera f), della legge n. 52 del 2015, non sono inclusi nelle liste elettorali gli elettori residenti in Paesi nei quali non è ammesso il voto per corrispondenza, secondo l’elenco allegato, come da comunicazione conforme del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Voto domiciliare per elettori affetti da disabilità
Si informa che le disposizioni in materia di voto domiciliare, previste dall’articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, si applicano agli elettori affetti da gravissime infermità tali da rendere impossibile l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal Comune, nonché agli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione.
Le suddette disposizioni si applicano agli elettori che dimorino in qualsiasi ambito del territorio nazionale.
L’elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del Comune di iscrizione elettorale un’espressa dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora, in un periodo compreso tra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di inizio della votazione, ovvero da martedì 10 febbraio a lunedì 2 marzo 2026.
Il termine del 2 marzo 2026 deve intendersi di carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune, in un’ottica di piena garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato.
La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e, ove possibile, un recapito telefonico, ed essere corredata da:
Il Dirigente dell’Azienda Sanitaria Locale è stato invitato ad assicurare un adeguato servizio per il rilascio delle suddette certificazioni. Il certificato medico dovrà riportare espressamente la formulazione normativa prevista dall’articolo 1 del decreto-legge n. 1/2006, al fine di evitare incertezze interpretative.