Ordinanza n. 106/24 : Disciplina della Circolazione Stradale in Periodo Invernale

Ordinanza n. 106/24 del 25.11.2024

Data:

20 novembre 2024

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Descrizione

Si rende nota l' Ordinanza n. 106/24 del 25.11.2024 che ordina:

  1. Che tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal 15 Novembre 2024 al 15 aprile 2025 transitano sulla rete viaria di competenza di Città Metropolitana di Roma Capitale, debbano essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio, come da vigente normativa in materia; 
  2. Che tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal 15 Novembre 2024 al 15 aprile 2025 transitano sulla rete viaria di competenza del Comune di Sacrofano, debbano essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio, come da vigente normativa in materia; 
  3. Che nel periodo di vigenza dell’obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possano circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto; 
  4. Che gli pneumatici invernali che possano essere impiegati siano quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE,muniti del previsto marchio di omologazione; 
  5.  Che i mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali siano quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l’impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinateall’impiego su veicoli della categoria M1; 
  6. Che i dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo debbano essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, che debbano essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori; 
  7. Che nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, l’installazione avvenga su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale;
  8. Che nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l’installazione debba riguardare tutte le ruote, secondo con la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei trasporti e dell’aviazione civile; 
  9. Che al presente provvedimento sia data la più ampia divulgazione al fine dalla massima conoscibilità da parte della cittadinanza tutta; 
  10. Che il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285,Nuovo Codice della strada, sia incaricato di far rispettare la presente ordinanza. La sua inosservanza comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo. 

 

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Pagina aggiornata il 18/12/2024